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La delibera dei Garanti PDF Stampa E-mail
 

Scritto da Gianluigi Amadei, il giorno 18/09/2008

Pagina vista : 7794


In risposta alle pressanti richieste di Isabella Filippi, provvedo - pur avendo faticato a trovarne traccia - alla pubblicazione della delibera dei Garanti emessa in data di ieri.

Lascio ad ogni frequentatore del Blog il piacere della lettura integrale del testo - piuttosto arido, come sempre avviene in casi simili, anche se pregno di contenuto politico - limitandomi a segnalare che nel corpo dello stesso sono segnalati in grassetto i deliberati chiave.

Confido che questo impegno di trasparenza - che mette il nostro sito un passo più avanti dello stesso sito nazionale del PD - venga adeguatamente tenuto in considerazione da alcuni attenti osservatori delle nostre abituali manchevolezze.

Il responsabile del sito

17 Settembre 2008
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA DEL PARTITO DEMOCRATICO

E' pervenuto alla Commissione nazionale di garanzia un ricorso da parte del sen. Mario Lettieri avente ad oggetto lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico tenuta il 20 giugno u.s.,

In particolare, il sen. Lettieri lamenta la mancata applicazione delle procedure previste dall’art. 44 dello statuto per l’approvazione di alcune modifiche statutarie votate in tale sede e segnatamente il mancato raggiungimento delle maggioranze qualificate ivi previste.

Tali obiezioni erano in parte già emerse nel corso del dibattito sviluppatosi il 20 giugno e, in risposta ad esse, la Presidenza dell’Assemblea aveva sostenuto non essere applicabili le maggioranze prescritte dal citato art. 44, bensì la regola della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice), in base alla normativa già utilizzata dall’Assemblea Costituente Nazionale per l’approvazione delle disposizioni statutarie.

Nel ricorso del sen. Lettieri viene altresì contestata la decisione della Presidenza di richiedere, per la presentazione di eventuali liste di candidati per la Direzione nazionale, la sottoscrizione di almeno il 10 per cento dei delegati dell’Assemblea.

* * *

La Commissione ha dapprima acquisito il verbale dell'Assemblea del 20 giugno 2008.

Quindi, su richiesta dell'interessato, la Commissione ha provveduto ad audirlo in data 16 luglio 2008.

La Commissione ha inoltre audito in data 23 luglio 2008 la sen. Anna Finocchiaro, nella sua qualità di Presidente dell'Assembla nella seduta del 20 giugno 2008..

Successivamente, in data 4 agosto, a sostegno del suo ricorso il sen. Lettieri ha trasmesso alla Commissione un “parere pro-veritate” redatto dal prof. Giovanni Guzzetta, dell’Università “Tor Vergata” di Roma.

In data 9 settembre 2008 è infine pervenuto alla Commissione, da parte della segreteria nazionale del PD, il parere del prof. Andrea Giorgis, dell’Università degli Studi di Torino.

* * *

Validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni

Preliminarmente va rilevato che l’Assemblea Costituente Nazionale era stata eletta il 14 ottobre 2007 sulla base del “Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee costituenti del PD”, il cui art. 2 stabiliva fra l’altro che: “L’Assemblea nazionale… approva il Manifesto e lo Statuto nazionale del Partito ed assolve ad ogni altra funzione attribuitale dalle norme transitorie e finali dello Statuto”.

Anche sulla base di tale disposto, le “Norme transitorie e finali” dello Statuto approvato dalla stessa Assemblea, all’art. 45, stabiliscono che: “L’Assemblea Costituente Nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea Nazionale”.

È innanzi tutto necessario sottolineare che l’Assemblea Costituente Nazionale è l’unico organo per il quale il richiamato Regolamento quadro attribuiva già il compito di svolgere ulteriori funzioni dopo l’approvazione dello Statuto (attribuzione invece implicita per il Segretario nazionale, la cui elezione era strettamente legata a quella dell’Assemblea). Pertanto, a differenza degli altri organi che l’art. 45 dello Statuto ha stabilito di assimilare a quelli eletti o nominati ai sensi delle rispettive disposizioni, l’Assemblea Costituente Nazionale aveva ricevuto in quanto tale il mandato a svolgere ulteriori funzioni che le disposizioni transitorie dello statuto le avrebbero attribuito.

Per tale ragione, mentre tutti gli altri organi disciplinati dal richiamato art. 45 dello Statuto traggono unicamente da questo la disciplina delle funzioni che oggi sono chiamati a svolgere (sebbene siano stati eletti o nominati con modalità in parte diverse), l’Assemblea continua ad essere in parte disciplinata dalle vecchie disposizioni che ab origine le avevano attribuito una funzione anche nella fase successiva all’approvazione dello Statuto, proprio in considerazione della sua specialissima legittimazione popolare.

Si deve pertanto desumere che l’Assemblea Costituente Nazionale possa continuare ad operare in quanto tale, con proprie regole di funzionamento, anche dopo l’approvazione dello Statuto.

Ciò è tanto più evidente per quanto attiene alla funzione precipua per la quale l’Assemblea Costituente Nazionale era stata eletta: l’approvazione delle disposizioni statutarie, quali sono anche quelle approvate il 20 giungo u.s.

Occorre inoltre sottolineare che non è dato rinvenire alcuna disposizione interna all'ordinamento del Partito ovvero alcun deliberato di qualunque organo che preveda o abbia previsto il venir meno, per l'Assemblea, della prerogativa di approvare le disposizioni statutarie sulla base del mandato originariamente ricevuto dagli elettori e secondo le procedure adottate in tale contesto.

È altresì importante evidenziare che il citato art. 45 dello Statuto assume, per sua natura, un carattere dichiaratamente speciale e transitorio. Esso deve quindi essere interpretato in modo restrittivo, senza che sia possibile enucleare all'interno del suo portato normativo disposizioni nello stesso non espressamente contenute, quale sarebbe l'obbligo di utilizzare ‑ nello svolgimento delle funzioni attribuite all’Assemblea Costituente Nazionale ‑ anche le procedure che lo Statuto prevede debbano essere utilizzate dall’Assemblea Nazionale di cui all’art. 4 dopo che sia conclusa la fase transitoria.

Al riguardo, con riferimento alle regole di funzionamento dell’Assemblea Costituente Nazionale Assemblea, ed in particolare alle maggioranze necessarie per l’approvazione delle disposizioni statutarie, si deve inoltre evidenziare che il richiamato “Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee costituenti del PD” non conteneva alcuna disposizione specifica in proposito, e ciò per una precisa valutazione in ordine alle possibili difficoltà che sarebbero potute insorgere nel raggiungere una maggioranza qualificata all’interno di un organismo composto da un numero particolarmente elevato di persone.

Ciò posto, non si può negare che, in assenza di una espressa previsione di una maggioranza qualificata, debba essere applicata la regola della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice).

Questa è altresì l’impostazione seguita dal Regolamento per la presentazione degli emendamenti e l’esame delle proposte di Statuto, Manifesto e Codice etico da parte dell’Assemblea nazionale, utilizzato dall’Assemblea per l’approvazione dello Statuto nel febbraio 2008 e da nessuno contestato. Esso prevede infatti che gli articoli dello statuto, come pure i relativi emendamenti, debbano essere votati “per alzata di mano a maggioranza dei presenti” (art. 3, comma 1).

Si rammenta che, nel febbraio 2008, sulla base del regolamento appena citato, si è proceduto all’approvazione dello Statuto senza calcolare alcuna maggioranza qualificata, senza che alcuno abbia contestato tale procedura.

In questo quadro, infatti, non appare ragionevole il ricorso ad automatiche trasposizioni di concetti o istituiti come il numero legale, il quorum strutturale o funzionale, o le maggioranze qualificate, che sono entrati nella tradizione dei partiti politici solo in via del tutto eccezionale e per espressa previsione normativa, ma che non costituiscono la norma dei comportamenti nella vita interna dei partiti stessi.

Oltre che da quanto appena richiamato, la non immediata applicabilità delle regole interne che lo statuto ha previsto per l’Assemblea Nazionale di cui all’art. 4, si giustifica e si spiega nell'ambito del disegno normativo che ha voluto definire i passaggi costitutivi inerenti l'organizzazione complessiva del Partito nella delicata fase della sua nascita, ed in particolare nella struttura degli organi ai quali si è deciso di dare vita.. Non sarebbe infatti ragionevole ‑ in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ‑ applicare ad un organismo composto da oltre 2800 persone (l’Assemblea Costituente Nazionale) le stesse regole previste per un organismo numericamente molto più limitato (l’Assemblea Nazionale di cui all’art. 4 dello Statuto), essendo ovviamente molto più complesso il raggiungimento in seno alla prima delle diverse maggioranze costitutive e deliberative.

Per quanto sopra esposto, la Commissione Nazionale di Garanzia respinge il ricorso presentato dal sen. Lettieri con riferimento alla validità dell’Assemblea del 20.6.2008 e delle modifiche statutarie da essa deliberate.

* * *

Presentazione delle candidature per l’elezione della Direzione nazionale.

Riguardo alla seconda osservazione contenuta nel ricorso, attinente alla richiesta della sottoscrizione da parte di almeno il 10 per cento dei componenti l’Assemblea delle eventuali liste di candidati alla Direzione Nazionale, si deve preliminarmente rilevare che tale previsione non risulta dal richiamato Regolamento per la presentazione degli emendamenti e l’esame delle proposte di Statuto, Manifesto e Codice etico da parte dell’Assemblea Nazionale, né da altre disposizioni, né dal verbale della seduta del 20 giugno risulta che la norma in argomento sia stata preliminarmente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.

Pertanto, considerato che tale limite attiene all’esercizio di un diritto fondamentale dei componenti l’Assemblea, quale è sicuramente l’elettorato passivo, si deve ritenere che tale limitazione non potesse operare come impedimento a presentare liste alternative per i soggetti che eventualmente avessero voluto farlo.

Constatato però che, né dal verbale né dalla registrazione della seduta, risultano essere state avanzate contestazioni riguardo a tale punto nel corso dell’Assemblea, e considerato che non sono state presentate liste di candidati alternative a quella votata dall’Assemblea medesima, eventualmente sottoscritte da un numero di componenti inferiore alla citata soglia del 10 per cento, e ritenuto prevalente il principio teso ad assicurare la continuità nell’operato degli organi del Partito, si ritiene che la Direzione eletta nella seduta del 20 giugno debba continuare ad operare sulla base dei poteri alla stessa attribuiti dallo Statuto.

Tuttavia, qualora in occasione della prossima Assemblea, dovesse concretamente manifestarsi la volontà di proporre una lista di candidati per la Direzione nazionale, alternativa a quella votata il 20 giugno, anche se sottoscritta da un numero di componenti l’Assemblea inferiore al 10 per cento degli stessi, la medesima lista dovrà essere dichiarata ammessa, con conseguente necessità di ripetere la votazione effettuata il 20 giugno.

Né si ritiene ammissibile che altre eventuali limitazioni dell'elettorato passivo possano essere poste in essere in assenza di esplicita approvazione di specifiche norme in proposito.

* * *

Le questioni sottoposte a questa Commissione e sopra esaminate evidenziano talune carenze normative che non traggono origine dall’Assemblea del 20 giugno u.s., ma dalla fase costituente ed in particolare dalle prime sedute dell’Assemblea Costituente Nazionale, la quale non procedette ad approvare un organico regolamento per il proprio funzionamento, ma si limitò ad utilizzare il richiamato Regolamento per la presentazione degli emendamenti e l’esame delle proposte di Statuto, Manifesto e Codice etico da parte dell’Assemblea Nazionale.

Ebbene, come si desume anche dal fatto che alcune delle disposizioni di tale regolamento erano destinate ad una sola applicazione (si veda in particolare l’art. 1, nel quale si fa espresso riferimento agli orari e alle date nelle quali si è tenuta l’Assemblea che ha approvato lo Statuto), è necessario che l’Assemblea si doti di un insieme di norme volto a disciplinare in modo organico le funzioni che l’Assemblea medesima sarà chiamata a svolgere fino all’elezione della prima Assemblea nazionale ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, “entro la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre 2009” (cfr. l’art. 45, comma 7).

A tal fine, l’Assemblea potrà naturalmente stabilire di adottare in tutto o in parte le disposizioni dell’emanando regolamento di cui all’art. 4, comma 4 dello Statuto, eventualmente a seguito di opportuni adattamenti richiesti dalla diversa composizione dell’organo. Ciò per fugare ogni possibile dubbio sulle disposizioni applicabili durante questa fase transitoria, anche con riferimento alle eventuali ulteriori modifiche statutarie che possano essere sottoposte al voto dell’Assemblea nel prossimo futuro.

Solo in tal modo sarà possibile garantire l’ordinato svolgimento delle importantissime funzioni attribuite all’Assemblea fino al 2009 ed insieme assicurare la piena controllabilità delle procedure interne da parte di tutti i componenti della stessa come pure dall’opinione pubblica, così da mantenere la massima trasparenza sulla vita interna del Partito Democratico, secondo uno dei valori irrinunciabili ai quali lo Statuto ha inteso ispirarsi.

* * *

Quanto sopra induce ancora una volta ad evidenziare come la valutazione della disciplina di un partito politico, e significativamente del Partito Democratico, deve rapportarsi al fondamento costitutivo del partito stesso e quindi essenzialmente all'art. 49 della Costituzione. Qualunque ricorso ad altre fonti esterne al partito, riferite all'ordinamento generale, ed in particolare al codice civile, pone in essere questioni assai delicate di possibile interferenza esterna, che possono snaturare la funzione e la natura dell'adesione volontaria al partito, previste dalla stessa Costituzione.

In particolare, la previsione costituzionale statuisce un forte intreccio fra la natura libera e volontaria dell'adesione al partito e della sua vita interna, e le finalità stesse del partito e della sua organizzazione, che è quella di concorrere e determinare la politica nazionale (ancora una volta, il riferimento è all’ art. 49 Cost.).

L'essenza del partito politico è pertanto determinata dalla sua funzione costituzionale che ne caratterizza il rilievo pubblico: quella di un'associazione che non esaurisce la sua natura nel ritmo e nella vita di una comunità fine a se stessa, di un organismo che consuma la sua esistenza nella sola libertà formale e nell'attività puramente interna. Viene al contrario determinato un intreccio stretto fra le regole democratiche e libere interne (essenziali) e la proiezione esterna della sua funzione. In altri termini, il modo più efficace di garantire i diritti dei singoli risiede nella capacità di assicurare che l'organizzazione nella quale gli stessi singoli hanno scelto di esercitare i medesimi diritti sia in grado di raggiungere le proprie finalità democratiche.

Un partito libero non può non farsi carico dei rischi di inattività, di paralisi, di vuoto di potere che potrebbero eventualmente derivare da una particolare interpretazione delle proprie regole interne. Così come potrebbe appunto accadere nel caso in cui si subordinasse l’operatività di alcuni suoi organi principali al raggiungimento di requisiti o soglie previste da regole di funzionamento difficilmente conciliabili con la loro intrinseca natura.

Roma, 15 settembre 2008

La Commissione nazionale di Garanzia

Virginio Rognoni
Luigi Berlinguer
Giuseppe Busia
Graziella Falconi
BiancaLucina Trillò

Il segretario

Giampietro Sestini




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Grazie

Scritto da: robertob () il giorno 19/09/2008

Grazie

Scritto da: robertob il giorno 19/09/2008

ringrazio per la pubblicazione, e mi unisco alla richiesta di inserire nel sito un menù per inserire informazioni e documenti (anche quelli provenienti da Parisi e dintorni), meglio ancora prima che vengano richiesti.

 

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Per essere democratici fino in fondo

Scritto da: Res Publica il giorno 18/09/2008

Credo sia corretto inserire anche le due memorie di parte (Guzzetta e Giorgi): sono molto interessanti, anche dal punto di vista formativo per tutti i democratici. 
Un'osservazione politica: se il sito nazionale, regionale del PD è poco funzionante, come delegato, come iscritto, come elettore e come cittadino di Bologna vorrei sempre che il nostro sito WEB fosse più avanti! 
Non vi trovate d'accordo anche voi? 
Infine, nel ringraziare il nostro referente del Sito, mi piacerebbe che le informazioni entrassero subito nel sito. Almeno lì. 
 
Paolo Orioli 
(responsabile delle associazioni del PD)

 

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