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Immigrazione, culture e diritti
Il DDL 733/2008 in sintesi
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Immigrazione, culture e diritti | Il DDL 733/2008 in sintesi |
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| Scritto da Redazione | |
| lunedì 12 gennaio 2009 | |
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Il Disegno di Legge "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - presentato dal Presidente del Consiglio Berlusconi, dal Ministro dell’Interno Maroni e dal Ministro della Giustizia Alfano - in 15 punti. - La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni (oggi: trenta giorni). In presenza di difficoltà relative all'accertamento dell'identità o della nazionalità dello straniero, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni (oggi: ulteriori trenta giorni). Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi (oggi: durata massima del trattenimento pari a sessanta giorni). - Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identità dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorità locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata. - L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. - Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare (oggi: "acquista") la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi) nel territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi), qualora risieda all'estero (oggi: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli). La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (oggi: al momento della presentazione dell'istanza). - Si impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarità del proprio soggiorno. - Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia. - Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. - Si preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazione a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni. - Si introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. - Si rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile. - Si sopprime la possibilità di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico. - Si sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identità e del titolo di soggiorno. - Si preclude la possibilità di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilità di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge). - Si riducono i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di irreperibilità accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso. - Si istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione. Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2ª (Giustizia) riunite: il pdf |
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