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5) CONDIZIONI OSTATIVE ALLA CANDIDATURA E OBBLIGO DI DIMISSIONI
1. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione - anche di carattere interno al partito- coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato:
a) emesso decreto che dispone il giudizio;
b) emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione;
c) emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento;
per un reato di mafia, di criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità individuale; per un delitto per cui sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; per sfruttamento della prostituzione; per omicidio colposo derivante dall’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione - anche di carattere interno al partito-, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;
b) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
c) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;
3. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento delle misure di cui al comma 2 lett. c).
4. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione - anche di carattere interno al partito-:
a) i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;
b) i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l’organo di garanzia territorialmente competente previsto dallo Statuto accerti che - per il rilievo dell’attività dell’impresa - si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.
5. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all’interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.
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i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di
amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore
della informazione, ovvero i loro conviventi, parenti o affini;
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